PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio).

      1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 2.

Art. 2.
(Modalità di redazione del bilancio di esercizio).

      1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del sindacato o delle associazioni di cui all'articolo 1 deve redigere il bilancio di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
      2. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del rappresentante legale o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B annesso alla presente legge.
      3. Il bilancio di esercizio deve essere, altresì, corredato da una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C annesso alla presente legge.
      4. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
      5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per

 

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almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura amministrativa e contabile.
      6. I libri contabili tenuti dai sindacati e dalle associazioni di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
      7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
      8. L'inventario deve essere redatto ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e dal tesoriere del sindacato o dell'associazione di cui al comma 1 entro un mese dalla data di presentazione del bilancio di esercizio agli organi statutariamente competenti.
      9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessario effettuare cancellazioni, queste devono essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili.
      10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
      11. Il bilancio di esercizio, corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, dalla relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché dalle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 

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Art. 3.
(Sanzioni).

      1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.

      2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono disposte la redazione e la pubblicazione del bilancio di esercizio secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, con spese a carico del sindacato o dell'associazione inadempiente e a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È disposta, altresì, con il medesimo decreto di cui al comma 1, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui ai citati articoli 1 e 2.

Art. 4.
(Ricorribilità).

      1. Contro il decreto di cui all'articolo 3 è ammesso il solo ricorso per cassazione per violazione di legge.

Art. 5.
(Trattenute sindacali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
      2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
      3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

 

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